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Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, eletti dall’Assemblea. Devono essere nominati dall’Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall’Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
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