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 Art. 19 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Società spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali ed altri Institori.
Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori delegati, nei limiti delle deleghe ad essi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.