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Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel luogo in Italia che sarà indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall’oggetto della società segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. | |
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