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 Art. 22 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell’Assemblea dei soci.
L’Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico pari a tre esercizi.
L’attività di controllo contabile è documentata dall’organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.
Ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile, l’Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale.