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Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, purché in Italia. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. In quest’ultimo caso la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e in cui contestualmente deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
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