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 Art. 13 - Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), aventi i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è determinato, entro il predetto limite, dall'assemblea.
Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e possono essere rieletti. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

 

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