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 TITOLO VII - Clausola arbitrale

Articolo 27 – Collegio arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
c) le controversie sollevate da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 100.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
b) tre, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e sono nominati dalla Camera  Arbitrale promossa dalla Confcooperative.
Gli Arbitri decidono secondo diritto.
Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.
Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

ARTICOLO 28 - Rinvio


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.
In originale firmati:
- CHIARA RAGAZZI;
- CLAUDIO VIAPIANA Notaio.