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  TITOLO VI - Liquidazione della società

ARTICOLO 26 - Scioglimento

In qualsiasi caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.
Compiuta la liquidazione, i liquidatori potranno ripartire tra i soci i beni sociali anche in natura.

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