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 TITOLO V - Recesso

ARTICOLO 25 - Recesso

Le cause di recesso sono determinate dalla legge.
Il valore delle azioni del recedente è determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile (se nominato), tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società, delle prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Nel valutare la consistenza patrimoniale e le prospettive reddituali della società si tiene conto anche delle conseguenze del recesso.