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 TITOLO II - Capitale sociale, azioni e qualità di socio

Art. 5 – Capitale sociale ed azioni 
 
Il capitale sociale è di euro 174.620 (centosettantaquattromilaseicentoventi), suddiviso in azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) cadauna.
La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui al precedente punto, ai sensi dell’art. 2346 del codice civile.
Le azioni ordinarie conferiscono ai loro possessori uguali diritti; ogni azione ordinaria attribuisce un diritto di voto.
Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci, salvo quanto previsto di seguito.
L’Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Tale facoltà potrà comprendere anche l’adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 2441 Codice Civile; in questo caso si applicherà, in quanto compatibile, il sesto comma dell’articolo 2441 Codice Civile e l’Assemblea determinerà i criteri cui gli amministratori dovranno attenersi.
La delibera di aumento del capitale sociale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.
In caso di delibera di aumento del capitale sociale spetta ai soci il diritto di opzione nonché il diritto di prelazione sulle azioni eventualmente rimaste inoptate.
Ove ricorra l’opportunità di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci relativamente alla emissione di nuove azioni ordinarie o aventi diritti diversi da esse, varranno le disposizioni di cui all’art. 2441 Codice Civile.

Art. 6 - Qualità di socio, trasferimento delle azioni e domicilio dei soci 
 
Possono essere soci i soggetti di cui al comma 1, lett. a), b) e c) dell’art. 32 del D.Lgs. 9/7/97 n. 241.
Le azioni non sono trasferibili se non a favore dei soggetti di cui al citato comma 1, lett. a), b) e c) dell’art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997 e con l'osservanza delle disposizioni ministeriali emanate ex art. 40 del D.Lgs 241/1997. In caso di trasferimento delle azioni, agli altri soci spetterà il diritto di prelazione. Pertanto, il socio che intende vendere le proprie azioni ne dovrà dare comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e gli altri soci potranno rendersi acquirenti, in proporzione alle azioni possedute, entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata. Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.
Per ogni rapporto con la società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.
 
Art. 7 - Finanziamenti 
 
I soci potranno effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, anche emanande, in materia.