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 Art. 17 - Competenze e poteri degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od utili per l’attuazione dell’oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge o dal presente statuto.
Sono inoltre attribuiti al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:
a) le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis Cod. Civ.;
b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, di succursali, di agenzie, di rappresentanze, di uffici corrispondenti, nonché di recapiti di ogni genere;
c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 3 mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.